Si estende nel Mare Adriatico settentrionale a nord del 44° parallelo, è delimitata ad ovest dalla linea di costa a bassa marea e ad est dalla linea di delimitazione ITALIA-SLOVENIA e ITALIA-CROAZIA.
La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.
Comunicato Ministeriale 31 maggio 2006
Delimitazione delle zone marine "A", "B" e "F" in seguito alla correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune tra Italia e Croazia.
Legge 21 luglio 1967 n. 613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
ZONA B
Si estende nel Mare Adriatico centrale tra il 44° ed il 42° parallelo, è delimitata ad ovest dalla linea di costa a bassa marea e ad est dalla linea di delimitazione ITALIA-CROAZIA e ITALIA-BOSNIA (ex Jugoslavia)
Comunicato Ministeriale 31 maggio 2006
Delimitazione delle zone marine "A", "B" e "F" in seguito alla correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune tra Italia e Croazia.
Legge 21 luglio 1967 n. 613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
ZONA C
Si estende nel Mare Tirreno meridionale e nel Canale di Sicilia tra la linea di costa siciliana e la linea isobata dei 200 m. A sud ovest è delimitata da un tratto della linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA; a sud est dalla linea mediana ITALIA-MALTA. Fa parte della zona C anche il sottofondo marino adiacente l'isola di Lampedusa tra l'isobata dei 200 m e la linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA.
La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto
Legge 21 luglio 1967 n. 613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
Legge 3 giugno 1978 n. 347
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina
Si estende nel Mare Adriatico a sud del 42° parallelo e nel Mare Ionio fino allo stretto di Messina. E' delimitata ad ovest dalla linea di costa a bassa marea ed a est dalla linea isobata dei 200 m.
Legge 21 luglio 1967 n. 613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
ZONA E
Si estende nel Mare Ligure, nel Mare Tirreno e nel Mare di Sardegna, è delimitata da un lato dalla linea di costa a bassa marea e dall'altro dalla linea isobata dei 200 m.
La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto
Convenzione Italo-Francese 28 novembre 1986
Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio.
Legge 21 luglio 1967 n. 613
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
ZONA F
Si estende nel Mare Adriatico meridionale e nel Mare Ionio fino allo stretto di Messina. E' delimitata ad ovest dalla linea isobata dei 200 m., ad est da archi di meridiano e parallelo e dalla piattaforma continentale italiana definita dagli accordi con i paesi frontisti: BOSNIA, MONTENEGRO (ex Jugoslavia), ALBANIA e GRECIA.
Comunicato Ministeriale 31 maggio 2006
Delimitazione delle zone marine "A", "B" e "F" in seguito alla correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune tra Italia e Croazia.
Si estende nel Mare Tirreno meridionale e nel Canale di Sicilia. E' delimitata a nord da archi di meridiano e parallelo, a sud-ovest dalla linea di delimitazione Italia-Tunisia, e a sud-sud/est dalla batimetrica dei 200 m
La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto
Decreto Interministeriale 26 giugno 1981
Delimitazione di due aree marine della piattaforma continentale italiana denominate nel complesso "zona G" ai fini della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
Legge 3 giugno 1978 n. 347
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina